PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. La partecipazione delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nonché di altri organi dello Stato, a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria, è autorizzata con legge.

Art. 2.
(Autorizzazione).

      1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 87 della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, esclusivamente le seguenti operazioni e missioni internazionali:

          a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso Statuto, qualora sia istituita una Forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

          b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;

          c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio

 

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di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;

          d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario che prevedono l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e che sono autorizzate dai Governi degli Stati interessati.

Art. 3.
(Disciplina dell'attività delle Forze armate).

      1. Le Forze armate italiane e le Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2, sono soggette all'osservanza delle norme e dei princìpi del diritto dei conflitti armati stabiliti dal diritto internazionale generale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
      2. Nel caso in cui i contingenti delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile siano sottoposte a comando internazionale o di altro Stato, resta fermo il disposto di cui al comma 1.

Art. 4.
(Istituzione di un Comitato parlamentare di controllo).

      1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
      2. Il Comitato parlamentare di controllo è composto da sei senatori e da sei deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

 

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      3. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare di controllo elementi di conoscenza e di valutazione ai fini della sua attività, anche classificati in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al comma 1.
      4. I componenti del Comitato parlamentare di controllo sono tenuti al segreto relativamente a tutte le notizie e i documenti ricevuti che sono coperti da classifica di segretezza.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato al finanziamento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.
      2. Il Governo provvede a inviare al Parlamento una relazione semestrale sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2.
      3. Ad esclusione delle operazioni e delle missioni internazionali la cui durata prevista è inferiore a dodici mesi, l'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rinnovata annualmente.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.